Effetti nei processi di identificazione per il rilascio dello SPID e dei servizi fiduciari

Roma, 28 luglio 2026 – Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 ha disposto, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee entro il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza ivi indicata.

Successivamente, il D.L. 26 giugno 2026, n. 108, pubblicato in G.U n.146 del 26 giugno 2026 (il “Decreto”), all’art. 11, nell’introdurre un regime transitorio per alcune fattispecie, ha chiarito al comma 1 che “In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.” Pertanto, i contratti relativi ai servizi fiduciari qualificati e al rilascio dello SPID stipulati entro tale data con l’identificazione del richiedente tramite carta d’identità cartacea conservano validità per tutta la durata del contratto o, se precedente, fino alla scadenza indicata sulla carta d’identità cartacea.

Alla luce di quanto precede, ai sensi della normativa, successivamente al 3 agosto 2026 non sarà possibile accettare la carta di identità cartacea, ai fini dell’identificazione per il rilascio dello SPID o di qualunque servizio fiduciario qualificato, anche laddove il documento risulti ancora utilizzabile dal titolare per altri fini ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto. Ai medesimi fini non potrà essere accettato il documento d’identità provvisorio di cui all’art. 11, commi 3 e 4, del Decreto.

Resta ferma la continuità delle identità digitali e dei servizi fiduciari attivati a seguito di richieste formalizzate e identificazione avvenuta con carta di identità cartacea entro il 3 agosto 2026, nei limiti e fino alle scadenze previste dalla normativa e dai relativi rapporti contrattuali.

Si suggerisce infine di informare gli utenti titolari di una carta d’identità cartacea che, successivamente al 3 agosto 2026, tale documento non potrà più essere utilizzato per l’identificazione ai fini dell’attivazione di nuove identità digitali o di nuovi servizi fiduciari qualificati. Gli utenti potranno pertanto essere invitati a dotarsi per tempo di un diverso documento di identità, tra quelli ammessi dalla normativa e dalle policy applicabili al servizio richiesto.

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