DPR 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” (G.U. del 28 aprile 2005, n. 97).Stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione dei servizi di trasmissione di documenti informatici mediante Posta Elettronica Certificata”. In particolare il decreto:
- sancisce il valore legale della trasmissione di messaggi mediante PEC;
- disciplina le modalità di utilizzo della PEC nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati cittadini;
- definisce i requisiti richiesti a privati che intendano esercitare l’attività di Gestore di PEC;
- attribuisce all’ente di vigilanza le funzioni di controllo delle attività esercitate dai soggetti iscritti nell’elenco dei Gestori di PEC.
D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. del 16 maggio 2005, n. 93), “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche. Costituisce il principale strumento giuridico per le applicazioni delle nuove tecnologie alla Pubblica Amministrazione, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserito nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione.
In particolare, in merito alla PEC, il decreto:
- sancisce l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni centrali all’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- sancisce la validità della verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata;
- obbliga le Pubbliche Amministrazioni, e gli altri soggetti ai quali devono essere applicate le disposizioni del presente codice, ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo;
- specifica che il cittadino può rivolgersi all’indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata pubblicato dalle Pubbliche Amministrazioni sui propri siti, per qualsiasi richiesta, obbligando le amministrazioni ad assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta;
- sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta;
- stabilisce che la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
DM 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266) e successive “Regole tecniche del servizio di trasmissione dei documenti informatici mediante posta elettronica certificata”. Definisce le regole tecniche relative alle modalità di realizzazione e funzionamento della Posta Elettronica Certificata”. In particolare il decreto:
- formalizza gli standard tecnici di riferimento;
- definisce le caratteristiche dei messaggi gestiti e delle tipologie di ricevute;
- definisce i livelli minimi di disponibilità del servizio e di limiti di utilizzo;
- introduce, per i Gestori di PEC, l’obbligo della certificazione ISO 9001:2008;
- definisce i requisiti richiesti ai Gestori sia in termini organizzativi che di competenza, esperienza ed aggiornamento professionale del personale.
Circolare CNIPA n. 51 del 7 dicembre 2006 (Circolare di vigilanza sui Gestori). Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».
Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. del 28 Gennaio 2009). Sancisce l’obbligatorietà:
- dell’adozione di una casella PEC o di “un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” per iscritti ad Albi, professionisti ed imprese. La legge precisa inoltre che le comunicazioni tra professionisti iscritti ad albi, imprese e Pubblica Amministrazione, che abbiano provveduto a tali adempimenti possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo;
- dell’utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata da parte della Pubblica Amministrazione per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra Amministrazione Pubblica.
- Circolare CNIPA n. 56 del 21 maggio 2009 (Circolare di accreditamento dei Gestori). Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.